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NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Alcune precisazioni sulle norme per le auto storiche
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2009 (denominato in seguito solo come “Decreto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2010, sono state disciplinate ex novo le modalità di iscrizione dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e/o collezionistico in uno dei registri previsti dalla normativa in vigore. Il Decreto riveste particolare rilevanza in considerazione che l’art. 60 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e l’art. 215 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (DPR 495/1992) attribuiscono la qualifica di motoveicolo e autoveicolo d’interesse storico e/o collezionistico esclusivamente ai mezzi “iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 19277/23.25 in data 3 marzo 2010 il cui testo è stato integralmente sostituito dalla nota prot. 79260 del 4/10/2010; a questa nota si deve fare quindi riferimento per l’interpretazione del Decreto. La Circolare recita che sono fatti salvi i certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 o per i quali, alla medesima data, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri. Per i motoveicoli e autoveicoli che si trovano in questa situazione nulla è cambiato. Risulta opportuno avere sempre a disposizione la documentazione che attesta la presentazione della domanda di iscrizione alla data del 19 marzo 2010. Per quanto riguarda le nuove iscrizioni le stesse sono subordinate al rilascio di un nuovo tipo di certificato denominato “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” secondo specifiche modalità stabilite dal Decreto. I Registri dovranno adeguarsi a tale normativa ed eventuali iscrizioni effettuate dopo il 19 marzo 2010, salvo il caso di presentazione della domanda entro il 19.3.2010, senza il rilascio del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, non attribuiscono ai mezzi la classificazione di motoveicolo e autoveicolo d’interesse storico e/o collezionistico prevista dall’Art. 60 del Codice della strada. Eventuali iscrizioni effettuate senza tale certificato sono da considerare prive di effetti. E’ inopportuno ritenere valida una iscrizione effettuata in violazione delle norme del Decreto in quanto la presunzione di buona fede in capo al proprietario del mezzo, ad avviso dello scrivente Club, non può valere in considerazione che il Decreto è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non da’ adito a dubbi interpretativi. Oltre ai mezzi già iscritti al 19 marzo 2010 o per i quali sia stata presentata domanda entro tale termine sono pertanto classificati d’interesse storico e/o collezionistico esclusivamente i motoveicoli e autoveicoli iscritti in uno dei Registri a seguito del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
Aspetti pratici :
Coperture assicurative
Al fine di avere la certezza di essere in possesso di una polizza valida occorre dare attenta lettura del contenuto delle norme contrattuali: se la polizza prevede l’iscrizione ad uno dei Registri si conferma quanto sopra precisato. Se prevede invece l’obbligo del solo attestato di storicità o del C.D.I. , in presenza del rilascio di tali certificazioni da parte dei Registri, la polizza è comunque valida. In questo caso è di fondamentale importanza che non venga mai richiamata in polizza che la copertura vale per motoveicoli o autoveicoli d’interesse storico e/o collezionistico. Infatti la qualificazione di mezzo d’interesse storico/o collezionistico deriva esclusivamente da una iscrizione valida ad un Registro. E’ un caso scolastico perché non si ritiene esistano polizze assicurative di questo genere ed in ogni caso si consiglia la massima attenzione.
Controllo obbligatorio delle emissioni gas di scarico (ex bollino blu)
La Delibera di Giunta Regionale n. 5276 del 2 agosto 2007 prevede l’obbligo di effettuare annualmente il controllo dei gas di scarico derivanti dai veicoli a motore. Sono esclusi dal controllo i veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei Registri previsti dall’art.215 del DPR 495/1992. I veicoli non iscritti regolarmente ad uno dei Registri hanno quindi l’obbligo di effettuare il controllo annuale delle emissioni gas di scarico.
Limitazione del traffico veicolare
La D.G.R. 7635/2008 e la D.G.R. 9958/2009 hanno definito le misure di limitazione del traffico veicolare in attuazione della Legge Regionale 24/206. Sono esclusi dal fermo i “veicoli storici, purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell’art. 60 comma 4 del Codice della Strada”. Pur in presenza di diversa regolamentazione non si ritiene sufficiente, per l’esclusione del fermo, il possesso dell’attestato di storicità o del C.D.I. in quanto vengono ritenuti validi tali documenti solo se rilasciati a seguito dell’”iscrizione”. Si ribadisce pertanto l’obbligo di una regolare iscrizione ai Registri al fine di avvalersi dell’esclusione dal fermo.
REVISIONI
La circolare della Direzione Generale della motorizzazione n. 4437/M360 del 2003 al punto 10 aveva previsto l’obbligo, per i veicoli di interesse storico o collezionistico considerati veicoli atipici, della revisione annuale. L’art. 9 del Decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la revisione periodica con cadenza biennale secondo le consuete modalità . Non è più necessaria per tali veicoli la revisione annuale. Per i veicoli non iscritti regolarmente ai Registri, non potendo considerarsi veicoli di interesse storico e collezionistico e quindi neppure “veicoli atipici” come indicati dal 4° comma dell’art. 80 del CdS vale la regola generale della revisione biennale. Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico “costruiti” prima del 1 gennaio 1960 (allegato III al Decreto) sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
Ammissione alla circolazione di veicoli
Il decreto detta poi le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi. Si rinvia al dettagliato elenco delle fattispecie presente nel Decreto e nella circolare, facendo rilevare la novità che tutti i veicoli cancellati dai pubblici Registri possono essere reimmessi in circolazione, non soltanto quelli cancellati d’ufficio.
Si spera di essere riusciti a dare un quadro della situazione precisando che allo stato attuale è stata presa in considerazione il Decreto e la sola circolare, non avendo trovato altri contributi dottrinari e giurisprudenziali
ULTIME DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI I VEICOLI
DI INTERESSE STORICO COLLEZIONISTICO
Il Ministero dei trasporti con circolare 79260 del 4/10/2010, ha recepito le modifiche in tema di veicoli di interesse storico collezionistico, contenute nel decreto legge del 19/03/2010,di cui riportiamo le parti più significative:
REVISIONI PERIODICHE
Le revisioni periodiche per i veicoli di interesse storico vengono equiparate a quelle di tutte le autovetture e quindi assumono scadenza biennale; viene eliminata la revisione annuale per i veicoli iscritti presso uno dei registri previsti dall’art.60comma 4,del CdS; viene stabilito che per i veicoli immatricolati prima del 01/01/1960 la revisione periodica deve essere effettuata esclusivamente presso gli Uffici provinciali motorizzazione, (non è più possibile effettuarla presso le officine autorizzate);
VEICOLI RADIATI O DI PROVENIENZA SCONOSCIUTA
E’ consentita la reimmatricolazione dei veicoli radiati volontariamente, anche successivamente al 30 giugno 1998,di origine sconosciuta e di provenienza estera, quando non si è in grado di produrre la targa precedente, purchè in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica, rilasciato da uno dei registri di cui all’art.60 comma 4,del CdS, e sottoposti a collaudo presso gli Uffici provinciali motorizzazione civile, per i veicoli costruiti dal 01/01/1960,mentre per quelli precedenti la visita e prova deve essere effettuata presso il Centro prove autoveicoli, ( C.P.A. per noi i più vicini sono a Milano o Brescia);
VEICOLI RADIATI D’UFFICIO
Nel caso di veicoli radiati d’ufficio, ma in possesso di targa e documenti di circolazione, nulla cambia nella procedura, in quanto è possibile, previa iscrizione ad uno dei citati registri, mantenere la targa e il libretto originale; in mancanza del libretto, ma in possesso di targa, si può mantenere la medesima ma viene richiesto il collaudo del veicolo, che in caso di costruzione ante 1960 deve essere effettuato presso i C.P.A di cui sopra; se il mezzo è sprovvisto sia di targhe che libretto è necessario reimmatricolarlo a seguito di collaudo secondo le modalità sopra specificate.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, presso la sede del Club durante gli orari di apertura.
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